Jus chazakah: Si trattava di «una specie di affitto enfiteutico perpetuo»[1] destinato specificamente ai residenti ebrei dei ghetti italiani, a cui era proibito possedere beni fondiari e immobili. In virtù di questo particolare diritto di locazione, gli ebrei di Venezia o di Roma disponevano della facoltà di prendere in affitto dei beni che poi potevano trasmettere liberamente. Proprietari degli immobili restavano dei cristiani, ma essi da un lato non esercitavano alcun controllo sulle transazioni riguardanti i loro beni, e dall’altro, essendo l’affitto perpetuo, erano privi della possibilità di recuperarne il godimento. «Forma dissociata di proprietà»[2] e «singolare prodotto di un compromesso culturale e giuridico»,[3] lo jus chazakah attesta la capacità della minoranza ebrea di negoziare non solo i suoi diritti ma, più ampiamente, il suo rapporto con lo spazio all’interno del quale si trovava confinata (G. Calafat-M. Grenet, Mediterranei. Storia delle mobilità umane (1492-1750), traduzione di Filippo Benfante, Roma, Viella, 2025, p. 281; ed. or. Mediterranées. Une histoire des mobilités humaines (1492-1750), Paris, Points, 2023).
[1] M. Gasperoni, Les Ghettos juifs d’Italie à Travers le jus chazakah: un espace contraint mais négocié, in «Annales. Histoire, Sciences sociales», 73, 2 (2018), p. 561.
[2] Le Sol et l’immeuble. Les formes dissociées de propriété immobilière dans les villes de France et d’Italie, XIIe-XIXe siècle, a cura di Olivier Faron e Étienne Hubert, Roma, École française de Rome, 1995.
[3] V. Lemire, Les Putis du Ghetto. Conflits de mémoire et logiques d’appropriation (Venise, 1450-1650), in «Histoire Urbaine», 4 (2001), p. 118.