Inquisizione

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Inquisizione: Sistema giudiziario ecclesiastico (fondato sul rito inquisitorio, cioè sulla facoltà delle autorità di procedere anche in assenza di denunce a tutela della comunità) contro l’eresia. Dal XIII sec. esercitata da inviati della curia romana, generalmente membri degli ordini mendicanti. In Spagna, dal tardo Quattrocento, centralizzata e sottoposta al controllo politico della corona. In Italia, e altrove durante la Controriforma, sottoposta al controllo della Chiesa (Congregazione del Santo Uffizio) dal 1542 (P. Viola, L’Europa moderna. Storia di un’identità, Torino, Einaudi, 2004, p. 354).

Inquisizione: o Sant’Uffizio, tribunale di fede dipendente dalla Monarchia, con il compito di perseguire ogni comportamento non conforme alla dottrina della Chiesa, dottrina interpretata e fatta legge dai sovrani, sulla scorta e stimolo dei giuristi delle università e dei teologi (M. S. Messana, Il Santo ufficio dell’Inquisizione. Sicilia 1500-1782, Palermo, Istituto Poligrafico Europeo, 2012, pp. 14-15).

Inquisizione: è il nome dato all’attività e alla procedura di uno speciale tribunale ecclesiastico istituito per la repressione dell’eresia. L’inquisizione nasce nel 1184, quando papa Lucio III, in accordo con l’imperatore Federico Barbarossa, stabilì che non ci si dovesse limitare alla repressione degli eretici, ma li si dovesse ricercare. Con la bolla Ad abolendo, istituì in ogni diocesi un’inquisizione episcopale permanente, sostenuta dall’autorità secolare. Gradualmente però si assistette a un’assimilazione del peccato di eresia a quello di lesa maestà, aprendo di fatto la via per la condanna a morte al rogo dell’eretico che non ritrattatavi o del recidivo. In un primo tempo il Tribunale dell’inquisizione fu affidato ai vescovi, progressivamente affiancati e poi sostituiti da inquisitori di nomina pontificia, che rispondevano direttamente al papa; questi in un primo momento furono scelti tra i Cistercensi, ma nel 1235 furono sostituiti dai Domenicani affiancati dai Frati minori nel 1246. Gradualmente il Tribunale dell’inquisizione diventò una sorta di normale organo di amministrazione della chiesa cattolica, di cui si fissarono le procedure, istituzionalizzando l’aspetto burocratico: manuali, formulari, interrogatori, ecc. Progressivamente i tribunali dell’inquisizione passarono dall’occuparsi dell’originario campo di repressione dell’eresia a quelli di bigamia, bestemmia, stregoneria, ecc. Nel XIV secolo i Tribunali dell’inquisizione ebbero un momento di forte declino, dovuto alle pressioni dei vescovi, alle difficoltà finanziarie e ai tentativi degli Stati di esercitare un controllo su di loro. Un esempio di questa pressione fu il celebre processo ai Templari (1307), o quello a Giovanna D’Arco (1430-1431). La riforma luterana fece riemergere la necessità di un coordinamento centralizzato nell’attività repressiva, attuato però solo in Italia, Spagna e Portogallo. Nel 1542, con la bolla Licet ab initio, Paolo III fondava la Conregatio Romanae et universali Inquisitionis seu sancti officii, una commissione centrale composta da sei cardinali inquisitori, con giurisdizione su tutta la cristianità. La sua istituzionalizzazione comportò alcuni elementi procedurali importanti come il diritto degli inquisiti di appellarsi, il ricorso a un avvocato difensore, l’obbligo di giuramento dei testimoni, ecc. Con la costituzione Immensa Aeterni Dei del 1588, Sisto V stabilì definitivamente il primato del Sant’Uffizio sulle quindici congregazioni romane. Negli anni precedenti si erano andate accumulando le competenze così che l’Inquisizione doveva colpire eretici, lettori dei libri proibiti, maghi, ma anche bestemmiatori, giudaizzanti, sodomiti, simoniaci, celebranti senza autorizzazione, ecc. […] A Napoli il Sant’Uffizio fu soppresso nel 1746, a Parma nel 1768, a Milano nel 1775, in Toscana e in Sicilia nel 1782. A Genova, Venezia e Torino furono le armate napoleoniche a decretare la sua fine fra il 1796 e il 1800. La Congregazione del Sant’Uffizio continuò comunque a esistere, servendosi della rete diocesana e svolgendo le proprie procedure quasi interamente per iscritto, richiedendo raramente la comparizione dell’imputato. Persa ogni capacità d’intervento nei confronti dei non cattolici, nel 1908 fu riformata nel senso di un tribunale interno e le fu attribuito il compito di compilare l’Index librorum prohibitorum. Nel 1917 finì con l’assorbire la stessa Congregazione dell’indice. Il 18 novembre 1965 fu decisa la sua sostituzione con al Congregazione per la dottrina della fede, incaricata di stabilire l’accettabilità delle proposizioni in materia di dottrina. Il 7 dicembre 1965, con la chiusura del Concilio Vaticano II, cessò ufficialmente di essere suprema tra le Congregazioni romane (C. Pastena, Index Librorum Prohibitorum: inquisizione e censura libraria in Italia, in «L’identità di Clio», 27 dicembre 2018, https://www.lidentitadiclio.com/index-librorum-censura-italia/ (ultimo accesso: 15/03/2021).

Inquisizione: Derivato dal termine latino inquisitio (indagine), designa lo strumento giudiziario ecclesiastico cui è affidata l’identificazione e la condanna dei casi di eresia. La teorizzazione e l’uso della coercizione in materia di opinione religiosa sono parte della tradizione cristiana fin dai primi secoli, anche se l’atteggiamento punitivo nei confronti dell’eversione eterodossa si limitò, fino al IV secolo, alla comminazione di pene alternative alla morte, come l’esilio, la prigione, la confisca dei beni, la pubblica infamia. Con la crisi della struttura pubblica nella parte occidentale dell’impero, nei vari regni romano-germanici il compito della repressione ereticale, già parte dei doveri regi fino dall’età costantiniana, fu ereditato dall’autorità secolare, che diveniva appunto il «braccio» cui competeva l’esecuzione delle sentenze emanate da quella ecclesiastica. Solo nell’XI secolo però, nel quadro della riforma gregoriana che portò a una progressiva definizione dei poteri spirituali rispetto a quelli temporali, si sarebbe giunti a un nuovo ordinamento giuridico-disciplinare (diritto canonico) entro il quale si venne precisando, accanto alla natura dell’eresia, anche una metodologia della sua repressione. All’uso della scomunica (soluzione dei legami che legano il singolo alla comunità) e dell’interdetto (sospensione dell’amministrazione degli uffici divini e dei sacramenti) doveva subentrare nel XII secolo, grazie ad accordi intercorsi tra il pontefice Lucio III e l’imperatore Federico Barbarossa (1184, bolla Ad Abolendam), una organizzazione giudiziaria permanente su base diocesana affidata all’ordinario locale (inquisizione episcopale). Il passaggio da un reato di natura morale a uno di natura penale fu reso possibile mediante l’assimilazione dell’eresia al crimine di lesa maestà, per il quale era prevista non solo la confisca dei beni ma anche la pena capitale mediante il rogo. Col dilagare della fortuna del movimento cataro, il papato, per meglio coordinare l’azione repressiva e porla al riparo dalle connivenze con l’aristocrazia che spesso la sosteneva, ricorse sempre più frequentemente, a partire dal XIII secolo, a delegati pontifici (inquisizione legatina) che si affiancarono all’azione inquisitoriale dei vescovi. Anche questo strumento però non si dimostrò idoneo a combattere la dilagante eversione ereticale, spesso sostenuta negli ambienti ghibellini. Così nel 1231 Gregorio IX istituì un tribunale speciale con esclusiva giurisdizione sull’eretica pravità. Affidato all’ordine francescano e a quello domenicano, secondo la ripartizione regionale delle rispettive province, il tribunale dell’inquisizione affiancò propri giudici (inquisitori) a quelli ecclesiastici ordinari limitando fortemente le loro prerogative e consentendo un’effettiva centralizzazione della strategia della repressione, essendo gli inquisitori nominati direttamente dalla Santa sede. Il pieno esercizio di poteri da parte di questo nuovo organismo giudiziario produsse in alcuni casi gravi conflitti di competenze con i tribunali civili, specie là dove la repressione antiereticale assunse connotati politici. Tuttavia il tribunale inquisitoriale doveva dimostrarsi uno strumento coercitivo di straordinaria importanza non solo nel controllo della deviazione religiosa, ma anche sul piano dell’affermazione del potere pontificio. La progressiva definizione della procedura giudiziaria avrebbe consentito l’elaborazione di un vero e proprio codice inquisitoriale, premessa al nascere di una manualistica in uso agli inquisitori (come ad es. la Practica inquisitionis di Bernard Gui o il Derectorium inquisitorum di Nicola Eymeric). Affiancati da una «famiglia» di coadiutori, tra i quali anche un notaio incaricato di rendere pubbliche le sentenze, gli inquisitori poterono avvalersi della tortura per gli interrogatori solo a partire dalla seconda metà del XIII secolo. La condanna al rogo fu solitamente riservata agli eretici pertinaci e recidivi; per i conniventi o i fautori o i pentiti le punizioni potevano variare dall’obbligo di portare sulle vesti un segno infamante fino al carcere a vita. L’inquisizione mediale, a differenza di quella spagnola – creata nel XV secolo da papa Sisto IV su istanza di Ferdinando d’Aragona e Isabella di Castiglia – e di quella romana (Sant’Uffizio) istituita nel XVI da Paolo III, non ebbe tuttavia poteri tali da consentire la creazione di una struttura giudiziaria parallela a quella civile e quindi capace di evolvere in sé caratteri «concorrenziali» con lo stesso stato (Alcune parole chiave della storia medievale, in Storia medievale, lezioni di E. Artifoni et al., Roma, Donzelli, 1998, pp. 696-697).

Si vedano anche Inquisizione romana, in Dizionario di eretici, dissidenti e inquisitori nel mondo mediterraneo, Firenze, Edizioni CLORI, 2013, https://www.ereticopedia.org/inquisizione-romana, (ultimo accesso 08/10/2022); E. Bonora, La Controriforma, Roma-Bari, Laterza, 2001, pp. 59-68; G. Romeo, L’Inquisizione nell’Italia moderna, Roma-Bari, Laterza, 2002.

 

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