Immunità

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Immunità: L’istituto, concepito dai sovrani merovingi, ha conosciuto una fortuna secolare ed è strumento efficace dapprima di tutela degli enti ecclesiastici, poi anche di loro potenziamento, e in questo senso vi ricorrono soprattutto i carolingi; anche i laici possono godere di immunità, ma sono casi meno documentati. Si tratta di un privilegio accordato a un proprietario, sia esso un ente ecclesiastico o un laico, di solito per l’insieme del suo patrimonio immobiliare: si fa divieto di entrare in queste terre ai funzionari pubblici e si sottopongono questi beni o la chiesa alla diretta tutela del re. La nascita dell’immunità si spiega in parte con l’arbitrio che regna nel modo in cui vengono fissate, soprattutto in età merovingia, le imposte dirette e le altre prestazioni di origine romana: per l’immunista – una chiesa vescovile, un monastero o un laico – è un vantaggio considerevole che comprende l’esenzione dalle imposte e che spesso implica il pretenderle per conto suo. Un altro fattore che induce a ricercare questo privilegio è la rapacità degli agenti del potere pubblico: il divieto a costoro di penetrare in edifici e terre di sua pertinenza, soprattutto quando chi gode dell’immunità è un ente ecclesiastico lo mette con i suoi dipendenti in larga misura al riparo da abusi, perpetrati di solito dai funzionari di minor grado. Finché queste chiese privilegiate restano a disposizione regia, l’immunità non è nient’altro che un aspetto particolare dell’amministrazione fiscale e della giurisdizione merovingia. In età carolingia l’immunità comporta un certo sviluppo della giurisdizione che spetta al proprietario in quanto signore fondiario, che inizia a riscuotere esazioni e pretendere prestazioni di lavoro dai suoi dipendenti: poiché titolari di vescovadi e abbazie sono di norma membri di potenti famiglie aristocratiche, che anzi cercano di dinastizzare la carica, ben si comprende come questi enti possano costituire nuclei di potere autonomi e talora antagonisti rispetto all’autorità regia, pur essendo inseriti in linea di principio nell’organizzazione dello stato carolingio. L’immunità contribuisce al definirsi di una sorta di isole giurisdizionali, e costituisce in seguito un modello per chi procede alla costruzione di una signoria circoscritta a un determinato territorio, sgombro di concorrenti al suo interno (Alcune parole chiave della storia medievale, in Storia medievale, lezioni di E. Artifoni et al., Roma, Donzelli, 1998, pp. 695-696).

 

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