Caricatori

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Caricatori: anche prima del secolo XV, la Sicilia possiede vicino ai suoi porti i «caricatori», enormi magazzini dove si accumula il grano, e il possessore che lo deposita ha una «cedola» per ricevuta: le cedole si commerciano (F. Braudel, Civiltà materiale, economia e capitalismo (secoli XV-XVIII). II. I giochi dello scambio, Torino, Giulio Einaudi editore, 1981, pp. 68-69).

Caricatori: I caricatori erano depositi di grano dove i produttori portavano i loro frumenti in attesa di commercializzarli. L’esportazione del grano era consentita solo dai caricatori regi, dietro pagamento della tratta (la tassa sull’esportazione) e solo quando il grano depositato era giudicato sufficiente ai bisogni delle città per quell’anno. Palermo disponeva, dal 1651, di un suo proprio caricatore, che a differenza di quello di altre città siciliane, non si limitava a fungere da mero deposito di grano da cui attingere per il panizzo cittadino, ma aveva conservato tutte le prerogative di caricatore regio, qual era prima del riscatto da parte della città, e quindi la possibilità di esportare grano per extra e per infra regno, di accendere i crediti, di fare operazioni speculative, oltre ovviamente di controllare il complesso gioco delle compere e delle vendite la cui responsabilità ultima ricadeva sul Pretore, nella sua funzione di Maestro Portulano. […] I caricatori erano, infatti, luoghi assai complessi, nei quali si intrecciavano funzioni e prerogative di diverso tipo e natura, si rappresentavano e si scontravano interessi spesso conflittuali tra loro. Quelli dei produttori di grano, innanzitutto, dei baroni del Regno che depositavano i loro grani in attesa di poterli commercializzare, quelli dei commercianti locali e dei grandi esportatori perennemente alla ricerca della concessione delle tratte, quelli delle Università costrette a ricorre al grano ivi depositato in mancanza di offerte migliori, e last but not least, quelli della Regia Corte, che a partire da essi poteva riscuotere i diritti di tratta. Non dobbiamo, infatti, dimenticare che i caricatori erano innanzitutto luoghi della fiscalità regia e quindi, come qualsiasi altro luogo della fiscalità d’ancien régime, luoghi dell’amministrazione e della contrattazione di privilegi, quindi luoghi fondamentali per il riconoscimento reciproco di autorità, e per l’equilibrio delle alleanze di potere. A esclusione della Regia Corte e di alcuni grandi feudatari siciliani, come il barone di Siculiana, la duchessa di Tursi, il conte di Modica, che godevano di un antico privilegio di priorità di tratta, la possibilità per gli altri produttori e per i mercanti di esportare e commercializzare il proprio grano passava, infatti, dal permesso accordato loro dal Re e dal Viceré, e via scendendo nella complessa e mai definita scala gerarchica, dall’intercessione del Portulano, dalla benevolenza dei funzionari, dalla complicità dei pesatori e dei misuratori, dalla corruzione degli ufficiali. Oltre ad essere i luoghi deputati alla commercializzazione e alla imposizione fiscale della tratta, i caricatori erano, inoltre, i luoghi della speculazione finanziaria e della accensione di crediti. Il grano, si sa, nell’ancien régime era al centro di una complessa serie di operazioni finanziarie e speculative. Un trattato sulla negoziazione frumentaria che iniziava affermando: «la negoziazione frumentaria non con altro nome può definirsi né con miglior termine se non con quello di Gioco», ne individuava almeno una ventina, dalle denominazioni complesse «negoziato a calare, negoziato a calare di fermo, negoziato a godere, negoziato a godere con beneficio del danaro, negoziato a godere con tutto lo sborso», nei quali, come avrebbe solo qualche anno più tardi affermato Domenico Caracciolo, coloro i quali vendono in realtà «non han frumento e non importa che l’abbiano» e quelli che comprano «non han danaro e non han quasi mai la volontà di comprare». Al momento del deposito del grano nei caricatori, infatti, ai proprietari veniva rilasciata una quietanza che poteva essere posta in circolazione come un legale titolo di credito, alimentando così la speculazione che diveniva aperta frode nel caso in cui i depositi erano fittizi, o contrattati prima ancora del raccolto, o ancora nel caso in cui venivano simulati furti di frumento dai caricatori o fallimenti dei concessionari di grano (S. Laudani, «Quegli strani accadimenti». La rivolta palermitana del 1773, Roma, Viella, 2005, pp. 26, 77-78).

 

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