Capitolari: Con questo termine gli storici designano tutti i provvedimenti di carattere normativo e legislativo emanati dei sovrani franchi. Editti, prescrizioni, ordinanze sono riportati in testi scritti organizzati appunto per capitoli, ma di contenuto sommario rispetto a quanto deliberato. Il termine capitulare compare per la prima volta nel 779 ed è infatti strumento di governo per eccellenza dei sovrani carolingi, che su di esso costruiscono l’architettura del proprio sistema giuridico. La vera fonte di queste leggi risiede non tanto negli atti scritti, quanto piuttosto nella voce del re o dell’imperatore (banno), propagata in tutto l’impero dai missi: ma ha peso anche il fatto che le disposizioni precedentemente discusse a corte abbiano il consensus fidelium, il riconoscimento dei potenti riuniti in assemblee deliberanti. Il testo autentico dei capitolari, talora sottoscritto dal sovrano e consultabile in caso di necessità, è conservato presso l’archivio di palazzo; copie possono restare a disposizione dei conti, e sono integrate delle precisazioni orali dei missi. Il contenuto dei capitolari è il più vario, e riguarda sia la sfera laica, sia quella ecclesiastica. I capitolari affrontano questioni di ordine generale, quali la guerra o la riforma della chiesa, ma il più delle volte nascono in modo empirico, sulla spinta di esigenze e questioni particolari, che si risolvono cercando di fornire soluzioni valide in tutto l’impero per futuri casi analoghi. Alcuni capitolari mirano infatti a costituire una normativa uniforme, e si integrano con quelli che intendono proseguire e completare le leggi nazionali, che dal secolo VIII sono ormai leggi territoriali delle regioni costituiscono l’impero (Alcune parole chiave della storia medievale, in Storia medievale, lezioni di E. Artifoni et al., Roma, Donzelli, 1998, p. 689).