Banno/bannalità

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Banno/bannalità: È una prerogativa rivendicata dai re franchi, senza essere in origine un attributo ovvio del potere regio. Ban, nella antiche lingue germaniche, indica infatti il diritto di convocare e di punire che spetta a ciascun capo delle tribù: dunque un potere supremo e legittimo per popoli che di fatto coincidono con l’esercito dei liberi e non sono ancora stanziali. Questo diritto evolve presto nel concreto potere di dare ordini e soprattutto di sanzionare chi infrange la legge, in primo luogo chi non risponde alla chiamata militare: e a ciò si sottopongono presto anche i liberi gallo-romani. Nel tardo regno franco e poi nell’Impero carolingio il banno regio, che non conosce limiti e restrizioni bensì – dopo l’unzione di Pipino nel 751 – un freno religioso, si configura definitivamente come necessaria integrazione delle leggi nazionali che hanno limitata applicazione territoriale. In una regione di violenta conquista come la Sassonia il banno regio non deve nemmeno tener conto di questo substrato giuridico. Il banno è delegato dal sovrano ai suoi ufficiali, innanzitutto i conti (chi contravviene al banno regio o a quello delegato ai conti incorre in una pena rispettivamente di 60 e 15 soldi). In età postcarolingia si moltiplicano e si diversificano i detentori di poteri di banno: questi possono essere esercitati, anche in un medesimo luogo, da enti ecclesiastici o dal altre persone, per quote o ripartiti a seconda del tipo di infrazione. Nasce così la signoria di banno, o territoriale, definita essenzialmente dall’esercizio dei poteri di alta giustizia da parte del signore su un’area non corrispondente al patrimonio fondiario quest’ultimo. Il signore di banno riscuoteva i diritti (bannalità) relativi all’uso di strutture comprese nell’ambito della sua giurisdizione (Alcune parole chiave della storia medievale, in Storia medievale, lezioni di E. Artifoni et al., Roma, Donzelli, 1998, pp. 687-688).

 

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