Amān

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Amān: nell’islam principio giuridico, termine che rimanda allo stesso tempo al perdono e alla grazia: corrisponde a un salvacondotto (di durata più o meno lunga) accordato da un potere musulmano, e valido all’interno di tutto il territorio sotto il suo dominio, a uno straniero infedele o anche nemico (harbī), che in virtù dell’amān diventa uno straniero protetto, un musta’min. Quest’ultimo riceve così garanzie che riguardano la sua persona e le sue proprietà, l’inviolabilità del suo domicilio, la possibilità di trasmettere in eredita i suoi beni, la libertà di culto, il diritto di presentare suppliche alle autorità locali. Bisogna tuttavia distinguere il musta’min – che beneficia di alcuni privilegi di extraterritorialità restando uno straniero in terra d’islam (nel dār al-islām) e il dhimmi (o zimmi in turco) – che è il suddito cristiano o ebreo di un sovrano musulmano, sottoposto all’imposta specifica della djizya (o cizya in turco). Teoricamente, una residenza a lungo termine poteva trasformare il musta’min in dhimmi, ma questa regola non si applicava sempre ai mercanti, che per definizione andavano e venivano e non coltivavano la terra[1] (G. Calafat-M. Grenet, Mediterranei. Storia delle mobilità umane (1492-1750), traduzione di Filippo Benfante, Roma, Viella, 2025, p. 150; ed. or. Mediterranées. Une histoire des mobilités humaines (1492-1750), Paris, Points, 2023).

 

[1] M. H. Van den Boogert, The Capitulations and the Ottoman Legal System. Qadis, Consuls, and Beratlıin the Eighteenth Century, Leiden, Brill, 2005, pp. 30-31.

 

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